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In viaggio su Salt, Autostrada A15 - ASTM

Info pedaggio

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Info pedaggio

Il pedaggio autostradale è l’importo che l’utente è tenuto a pagare per l’uso dell’autostrada.

I proventi dei pedaggi sono destinati al recupero degli investimenti già effettuati o da effettuare, a sostenere le spese di ammodernamento, innovazione, gestione e manutenzione della rete e a recuperare il prezzo pagato in caso di procedure di vendita o privatizzazione.

Il calcolo del pedaggio viene effettuato considerando solo un casello di entrata e uno di uscita, senza punti di pagamento intermedi, generando quindi un unico transito con un unico biglietto.

Alla luce di quanto sopra, l’importo sarà calcolato sulla base del percorso più breve individuato sulla rete autostradale interconnessa.


Informazioni su modalità di calcolo pedaggio, tariffa unitaria e classi tariffarie

Il pedaggio autostradale, conformemente alla disciplina tariffaria introdotta dalle

Delibere ART n.16 del 18/02/2019 e specificatamente per la Tratta A15, alla delibera n. 73 del 19/06/2019 e suo allegato A, è determinato dal prodotto dei chilometri relativi ad ogni percorrenza per la tariffa di competenza della Concessionaria, a cui si aggiungono le maggiorazioni ed imposte previste dalla normativa vigente. Si calcola moltiplicando i chilometri della percorrenza comprensivi dei chilometri degli svincoli, delle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, costruiti e gestiti dalla Concessionaria, per la tariffa unitaria (€/Km) di competenza, incrementata del canone integrativo (cd sovracanone) da riconoscere ad ANAS ai sensi dell’art. 19, comma 9 bis del DL 78/2009 convertito con modifiche della legge 102/2009 e dall’art. 15, comma 4 del DL 78/2010. L’importo ottenuto, maggiorato dell’IVA vigente, subisce un arrotondamento unico di 10 centesimi di Euro come disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche delle tratte autostradali (di pianura o di montagna) e alla classificazione dei veicoli (vedi Tabella), definita ad assi-sagoma.

TARIFFE UNITARIE PER L’UTENZA SU SALT TRATTA A15 PARMA – LA SPEZIA (€/KM 2025)*

TARIFFE “B” MONTAGNA

CLASSI DI VEICOLO A B 3 4 5
TARIFFE €/Km applicate dal 1.1.2025 (IVA ESCLUSA) 0,10735 0,10998 0,15313 0,23628 0,27268

 

Il parco veicolare viene suddiviso in cinque classi tariffarie: A – B – 3 – 4 – 5

Classe A

Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Motocicli.
2. Veicoli a 2 assi con altezza minore/uguale a m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.

LEGGERI
Esemplificazione figurativa

A33-veicoli-classe-1

Esemplificazione descrittiva
Motocicli da 150 cc. ed oltre. Motocarrozzette da 250 cc. ed oltre.
Autovetture, Motocarri, Motofurgoni, Autofurgoni, Autocarri.

Classe B

Determinazione caratteristiche dei veicoli
Veicoli a 2 assi con altezza > m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.

PESANTI
Esemplificazione figurativa

Esemplificazione descrittiva
Autobus, auto-caravan, autocarri.

Classe 3

Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 3 assi.

PESANTI
Esemplificazione figurativa


Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan ad un asse.
Autobus, autocarri, autoarticolati a 3 assi.

Classe 4

Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 4 assi.

PESANTI
Esemplificazione figurativa

Veicoli classe 4

Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan a due assi.
Autocarri, autoarticolati, autotreni a 4 assi.

Classe 5

Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 5 o più assi.

PESANTI
Esemplificazione figurativa


Esemplificazione descrittiva
Autoarticolati e autotreni a 5 o più assi.

 

Le tariffe unitarie vengono aggiornate periodicamente secondo la formula stabilita nella Convenzione di concessione in essere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la concessionaria SALT. L’incremento annuale della tariffa unitaria si applica senza alcuna discrezionalità. L’incremento della tariffa di pedaggio del corrente anno relativa alla percorrenza lungo la rete in gestione a SALT è pari a 0,00%.

Di seguito si riportano gli incrementi tariffari degli ultimi 5 anni:

 

Tariffe di pedaggio Incremento (*)
2020 0,00%
2021 0,00%
2022 0,00%
2023 0,00%
2024 2,30%

 

(* l’incremento tariffario è dovuto all’indice di inflazione)

Informazioni su esistenza agevolazioni

Con la nota n. 13976 del 27/07/2017 è stata autorizzata una modulazione tariffaria per gli utenti motociclisti che prevede una riduzione del pedaggio pari al 30% di quanto dovuto dai veicoli dell’attuale classe di riferimento (classe A), prorogata di anno in anno fino al 31/12/2025.

L’applicazione di tale modulazione è riservata all’Utenza pagante in regime di telepedaggio e che, sempre con riferimento a questa modalità, l’accesso è garantito tanto per i clienti del fornitore del servizio nazionale Telepass quanto ai clienti dei Fornitori del SET (Servizio Europeo di Telepedaggio) che aderiscono all’iniziativa.

Informazioni su modalità di esazione del pedaggio

I pedaggi autostradali sono riscossi con il sistema di esazione di tipo “chiuso”.

Per sistema chiuso s’intende: tratte autostradali per le quali l’esazione del pedaggio avviene attraverso stazioni di uscita con piste canalizzate dotate di apparecchiature in grado di rilevare i veicoli, effettuarne la corretta classificazione in base a parametri fisici oggettivi e di calcolare la distanza chilometrica relativa alla percorrenza effettuata. La percorrenza è determinata dal passaggio del veicolo da due punti di rilevazione (stazioni di entrata e di uscita) della infrastruttura stessa collegati all’autostrada mediante svincoli e dotati di canalizzazione del traffico e di sbarre. In queste stazioni avviene la rilevazione e classificazione automatica del veicolo in transito. Il calcolo del pedaggio effettuato al momento del passaggio dalla stazione di uscita è basato su una tariffa unitaria, chilometrica e per classe veicolare, definita nel contratto che lega il concessionario al concedente.

Esenzioni dal pagamento del pedaggio autostradale

Esenti a norma di legge

Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:

a) I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’ A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;

b)  I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa C.C muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;

c) I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;

d) I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;

e)  I veicoli con targa G.d.F.;

f) I veicoli con targa C.F.S.;

g) I veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA;

h) I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;

i) I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

j) I veicoli dei funzionari del Ministro dell’Interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale”.

Sono esentati dal pagamento del pedaggio anche i veicoli targati CP (Capitaneria di Porto) e i mezzi di soccorso meccanico autorizzati all’intervento dal nostro Centro Operativo.

 

Associazioni di volontariato

Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992 i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e muniti di contrassegno conforme, che dovrà essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo, sono esentati dal pagamento del pedaggio.
Si evidenzia altresì affinché sussista il diritto all’esenzione, la necessità che si verifichino contestualmente al transito tutte le seguenti condizioni:

Il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;

Il veicolo deve essere adibito al soccorso;

Il veicolo deve essere impegnato nell’espletamento del relativo servizio specifico;

Il veicolo deve essere provvisto dell’apposito contrassegno.

La circolare del Ministero Lavori Pubblici del 05.08.1997, n. 3973, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.09.2014, n. 378, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali del 02.10.2014, prot. n. 8758 hanno illustrato i termini e le modalità per la concreta applicabilità della citata previsione normativa, prevedendo che l’esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso/trasporto in emergenza, nonché per il trasporto malati non in emergenza a titolo gratuito.
Alla presenza di queste condizioni, le associazioni di volontariato possono scegliere di definire il transito tramite apparato di telepedaggio (a) o in altra modalità (b).

(a) L’intera operazione verrà eseguita mediante l’apposita piattaforma web gestita dalle Società Telepass e Autostrade per l’Italia, facendo riferimento a quanto espresso nel Protocollo d’Intesa sulla materia tra tutte le Concessionarie.

(b) Il personale d’esazione è tenuto a chiedere il pagamento del pedaggio e, qualora non corrisposto, dovrà essere emesso un normale rapporto di mancato pagamento. L’associazione di volontariato, se ritiene che il transito è esente, dovrà chiedere alla Concessionaria emettitrice, l’annullamento dichiarando, sotto la propria responsabilità la sussistenza di tutti i requisiti sopra riportati. Precisiamo che il rapporto di mancato pagamento sarà emesso anche nel caso in cui l’ambulanza transita senza fermata al casello.

Emergenza umanitaria Ucraina

Come da Ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, è stata disposta l’esenzione del pedaggio per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto.

La suddetta esenzione avrà validità entro il termine massimo di 5 giorni dall’ingresso in territorio italiano degli aventi diritto.

Al momento del transito in uscita dalle stazioni della scrivente Società, privilegiando le piste di esazione manuale, dovrà essere consegnata all’esattore un’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, il cui modello, sia in italiano che in inglese, è possibile scaricare selezionando le corrispondenti icone di seguito indicate.

Nelle piste di esazione automatiche, controllate da un operatore di monitoraggio da remoto, l’Utente dovrà ritirare l’attestato di transito ed inviarlo insieme all’autocertificazione all’indirizzo di posta elettronica emergenzaucraina@SALT.it.

Il pagamento del pedaggio

Il pedaggio può essere pagato per contanti esclusivamente presso le piste manuali presidiate da esattore o presso le casse automatiche, nelle piste manuali per il pagamento sono accettate anche le principali divise straniere, con eventuale erogazione del resto in euro.

Per il pagamento del pedaggio è possibile scegliere sistemi dinamici di Telepedaggio, oppure utilizzare le tessere Viacard di Conto Corrente, le Carte di Credito accettate (il cui logo è riportato sul macchinario) o le Carte Bancomat aderenti al circuito Fast-Pay.

Al fornitore del servizio di Telepedaggio nazionale, che continuerà ad essere operativo, si sono aggiunti altri Service Provider di Telepedaggio accreditati a fornire servizi relativi al Servizio Europeo di Telepedaggio “SET” e Servizio Interoperabile di Telepedaggio “SIT”.

Si riepilogano di seguito i Service Provider di Telepedaggio:

  • AS24
  • Axxès SAS
  • DKV Euro Service GmbH
  • Telepass S.p.A.
  • Tolltickets
  • UnipolTech S.p.A.

LA TESSERA VIACARD DI CONTO CORRENTE

È un titolo di pagamento magnetico – rilasciato a fronte di un contratto Viacard – e può essere emesso solo dagli Istituti di Credito convenzionati per tale servizio.

MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO

Durante le operazioni di pagamento si può incorrere in alcuni inconvenienti che alterano la normale procedura di esazione. Se il problema si presenta in una porta gestita dall’esattore, egli vi saprà indicare la miglior soluzione.

Se invece il problema si presenta in una porta Automatica/Telepedaggio, si raccomanda di non scendere dal veicolo e di non retrocedere dalla pista, ma di premere il pulsante “richiesta di intervento”, comunicando con il personale preposto tramite interfono. Ritirate lo scontrino dalla bocchetta e leggete il fronte del medesimo. La lettera ‘R’ riportata sotto la voce MODALITA’ PAGAMENTO, indica che il pedaggio non è stato corrisposto.

Il pedaggio può essere saldato entro 15 giorni dalla data del transito. Qualora il pagamento venisse effettuato oltre il termine indicato, l’importo dovrà essere maggiorato di € 2,58 per spese di riscossione.

Se il transito avviene in una pista di telepedaggio, premere il pulsante “richiesta intervento”. Se non si dispone dell’apparato di telepedaggio, in occasione di un successivo transito, occorrerà recarsi nelle autostazioni SALT con presenza di operatore oppure nei Centri Servizi delle Società aderenti all’accordo di reciprocità:

  • Concessioni del Tirreno Tratta A12 e Tratta A10
  • Autostrada dei Fiori A6 Torino-Savona
  • Autostrada Milano Serravalle Milano Tangenziali
  • Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta
  • A.T.A.P. A4 Torino-Milano,
  • Società Autostrade Valdostane
  • Società di progetto BREBEMI,
  • Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus
  • Tangenziale Esterna
  • Autovia Padana

I Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio emessi in stazioni della tratta A15 Parma-La Spezia possono essere saldati con carta di credito collegandosi al sito www.salt.it.

Qualora il rapporto di mancato pagamento fosse emesso per cause non imputabili all’Utente, al pedaggio dovuto non sarà applicata nessuna maggiorazione.

Si rende noto, infine, che: “Per l’Utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’Utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.” (che l’articolo 176 comma 16 C.d.S).

Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente, per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada, per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore). Per ulteriori informazioni, l’ufficio RMPP è a vostra disposizione compilando una segnalazione nella sezione “Suggerimenti/ Reclami” al seguente indirizzo:

https://www.SALT.it/suggerimenti-reclami/ selezionando “Segnalazioni-Pratiche pedaggio”.

COME PAGARE

Il pagamento potrà essere effettuato:

  • on line con Carta di credito (circuiti accettati: Visa, Mastercard, Maestro, MyBank, Bancomat Pay, American Express) e App Satispay nella sezione Paga online;
  • bonifico bancario utilizzando IBAN IT68E0623012700000036886553 intestato a SALT p.a. – inserendo TASSATIVAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE, come causale, il n° di RMPP e targa del veicolo;
  • Porte con riscossione manuale gestite dall’esattore in stazioni SALT;
  • Ufficio Postale – con versamento dell’importo sul c/c postale n. 14381438 – intestato a SALT p.a.– indicando nella causale del bollettino stesso la targa del veicolo ed il numero di mancato pagamento indicati entrambi sul fronte.

L’Utente ha però la possibilità di autocertificare la stazione di entrata dichiarandola direttamente all’esattore con cui si interfaccia presso la stazione di uscita oppure, a seguito di emissione di Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio in pista automatica o cassa self service, compilando il modulo “Richieste e Comunicazioni dell’Utente” presente alla sezione “Servizi” – “Modulistica” del sito https://www.SALT.it ed allegandolo alla segnalazione effettuata tramite il modulo online alla sezione “Suggerimenti/ Reclami” al seguente indirizzo:

https://www.SALT.it/suggerimenti-reclami/ selezionando “Segnalazioni-Pratiche pedaggio”.

La Società si riserva di accettare l’autocertificazione del casello di entrata e di effettuare successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Perdurando il mancato pagamento verrà attivata la procedura di recupero forzoso del credito con il conseguente aggravio delle spese a carico del debitore (art. 373 C.d.S).

Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi saranno trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente, per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada, per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).

Conseguenze in caso di mancato pagamento

Nel caso di omesso pagamento, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione di Polizia Stradale competente per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore (si veda la voce informativa RMPP sul sito www.salt.it).

È possibile saldare i RMPP anche tramite l’applicazione SATISPAY.

Per ulteriori informazioni, l’ufficio Pedaggio è raggiungibile tramite:

  • tel. 0521/613776, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
  • via e-mail indirizzata a: pedaggio@salt.it

ACCORDO DI RECIPROCITÀ PER LA RISCOSSIONE DEI RAPPORTI DI MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO

E’ stato stipulato un accordo tra le elencate Concessionarie Autostradali per favorire la corresponsione dei Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP), che può essere effettuata sia in pista presidiata da esattore, sia presso uno dei Centri Rapporti con l’Utenza delle seguenti Concessionarie Autostradali:

• A4 Torino-Milano (SATAP A4)
• A5 Quincinetto-Aosta (SAV)
• A6 Torino-Savona (Autostrada dei Fiori)
• A7 Serravalle-Milano (Milano Serravalle Milano Tangenziali)
• A10 Savona-Ventimiglia-Confine di Stato (Concessioni del Tirreno)
• A11 Viareggio-Lucca (Concessioni del Tirreno)
• A12 Sestri Levante-Livorno (Concessioni del Tirreno)
• A15 Parma-La Spezia (SALT)
• A21 Torino-Piacenza (SATAP A21)
• A21 Piacenza – Brescia (Autovia Padana)
• A32 Torino-Bardonecchia (SITAF)
• A33 Asti-Cuneo (Asti-Cuneo)
• A35 Brescia-Milano (BreBeMi)
• A50 Autostrada Tangenziale Ovest di Milano (Serravalle)
• A51 Autostrada Tangenziale Est di Milano (Serravalle)
• A52 Autostrada Tangenziale Nord di Milano (Serravalle)
• A58 Tangenziale Est Esterna di Milano (Tangenziale Esterna)

 

Pagamento presso Piste Manuali ai caselli
In pista manuale potranno essere regolarizzati solo rapporti di mancato pagamento (RMPP) con data non superiore a 15 giorni rispetto a quella di emissione e con stazione di entrata definita. L’Esattore non potrà accettare pagamenti parziali.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2025
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